Approfondimenti e articoli

Il ruolo delle Federazioni e delle Leghe nella sospensione dei campionati a seguito della pandemia di Covid-19

23/4/2020

La sospensione dei campionati e la conclusione anticipata della stagione sportiva da parte delle Federazioni Sportive Nazionali ha determinato conseguenze negative che, nei prossimi mesi, avranno una grossa rilevanza, sia sul piano economico che organizzativo, per l'intero movimento sportivo.
Proprio il timore di tali conseguenze ha sollevato in alcuni operatori del movimento dubbi circa l'opportunità di non portare a termine i vari campionati, nonché critiche alle decisioni assunte in tal senso dalle singole Federazioni, nonostante i suggerimenti in senso contrario di alcune delle Leghe nazionali di riferimento.
Tralasciando ogni considerazione di carattere anche personale rispetto alle divergenti posizioni tra Federazioni e Leghe, sopra accennate, occorre evidenziare che è riservato alle prime non solo il diritto ma anche l'onere di intervenire, in prima ed ultima istanza, per decisioni quali la sospensione dei campionati e ciò tenuto conto della natura piramidale, gerarchica e, quindi, sovraordinata, del modello sportivo europeo in cui è inserito l'ordinamento sportivo italiano.
Natura che si rispecchia nelle norme statutarie delle singole Federazione sportive che, pur riconoscendo il ruolo delle Leghe (quali consorzi delle società sportive loro affiliate) e delegando alle stesse l'organizzazione dei campionati, al contempo riserva alla Federazione un potere sovraordinato circa le decisioni in punto di:
1) affiliazione delle società;
2) definizione dell'ordinamento dei campionati, dei criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati;
3) assegnazione del titolo di campione d'Italia;
4) ratifica delle promozioni e delle retrocessioni di serie (cfr., a titolo esemplificato, Statuto FIGC, art. 13, comma 2).
Un potere di controllo e decisionale quello riservato alle Federazioni che ha trovato puntuale conferma in una recente decisione (n. 22/2020) resa in data 7 aprile 2020 dal Collegio di Garanzia, Sezioni Unite (Fipav / LIBV. ).
Del tutto significativi e dirimenti rispetto al ruolo delle Federazioni e circa i rapporti intercorrenti tra queste ultime e le Leghe sono due passaggi delle motivazioni rese dal Collegio e che di seguito si riportano:
• "Invero, qualora fra due soggetti od organi intercorra un rapporto di sovraordinazione, con finalità di coordinamento e controllo, la funzione di controllo è connaturale alla stessa posizione sovraordinata; pertanto, l'organo "superiore" è legittimato, per ciò solo, a vigilare sull'attività del controllato. Questi, dunque, può esercitare ipso iure i relativi poteri di annullamento, riforma o revoca degli atti del controllato" (cfr. Pag 6-7)
• l'art. 65 dello Statuto della Federazione esclude che la Lega possa organizzare, in proprio, qualunque attività sportiva di competenza federale anche meramente amatoriale (cfr. Pag. 7).
Se l'interpretazione data dal Collegio di Garanzia verrà definitivamente condivisa da tutti gli attori in campo lo scopriremo già dal prossimo futuro.
Nel frattempo, si resta in attesa di provvedimenti che possano arrivare dall'alto, dando uniformità agli sport italiani nella risposta alla particolare situazione d'emergenza portata da questa grave pandemia.
#sportslawteam
Prof. Avv. Federica Ongaro Avv. Carlo Faugiana Avv. Domenico Filosa










Il vincolo sportivo nella pallavolo. Riflessioni e considerazioni pratiche sullo scioglimento anticipato per giusta causa.

A cura di
Avv. Federica Ongaro
Il vincolo sportivo rappresenta uno dei temi maggiormente dibattuti e prospero di opinioni nell'alveo sportivo, soprattutto, dilettantistico. La problematica è ben nota in termini generali in quanto coinvolge gran parte delle discipline sportive di squadra, riflettendosi quasi brutalmente sui giovani atleti e sulle di loro famiglie e spezzando, in numerosi casi, il desiderio, l'ambizione e le aspettative connesse allo svolgimento dell'attività sportiva.
Una delle discipline maggiormente colpite dalle rigide conseguenze del vincolo sportivo è sicuramente la pallavolo, tanto da rappresentare lo scioglimento anticipato la quaestio prevalentemente rimessa al vaglio delle commissioni preposte ad hoc per i tesseramenti nonché degli organi giurisdizionali endofederali.Approcciandosi ad una lettura, anche superficiale, delle principali delibere e comunicati affissi all'albo federale on line del sito FIPAV, emerge, infatti, agevolmente come sia elevato il numero dei ricorsi inerenti la richiesta di svincolo da parte degli atleti (in prevalenza minorenni e militanti nelle categorie giovanili e nelle serie minori) il cui positivo accoglimento, nella pratica, non è in realtà così scontato.Ritenendo come conosciuta erga omnes l'importanza fattuale e concettuale della fattispecie di cui si tratta, a parere di scrive appare quanto mai utile ed opportuno porre attenzione al contenuto delle norme federali di riferimento nonché alle ipotesi che concretamente possono consentire all'atleta tesserato/a FIPAV di chiedere ed ottenere lo scioglimento e/o la interruzione anticipata del vincolo sportivo instaurato al momento del primo tesseramento.Occorre premettere, tuttavia, che le norme di riferimento dettate dalla Federazione e dalle Leghe delegate sono piuttosto stringenti e prevedono solo specifiche e rare eccezioni alla rigidità del vincolo sportivo.La norma generale si rinviene nell'art 10 ter dello Statuto Fipav (il cui contenuto è ripreso in maniera più dettagliata nel Regolamento di affiliazione e tesseramento agli articoli da 30 a 36) il quale dispone che "(...) 2. Il vincolo ha durata annuale per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale. Ai fini della determinazione della durata del vincolo per gli atleti di età inferiore ai 14 anni si fa riferimento all'anno solare di nascita; per tutti gli altri atleti si fa riferimento all'anno sportivo. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. 3. Al di fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2 il vincolo ha durata dalla data del tesseramento fino al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compie il 24° anno di età, salvi i casi di scioglimento previsti al successivo comma 6. 4. Al termine dell'anno sportivo in cui compie ventiquattro anni di età, come pure al termine di ogni periodo di durata quinquennale del vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato; in questa seconda ipotesi l'associato di precedente tesseramento ha diritto ad un indennizzo, nella misura fissata dai Regolamenti Federali. 5. I Regolamenti Federali possono stabilire che il vincolo abbia limiti e durata inferiori a quelli previsti nei commi precedenti per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità del beach volley".6. Fino al ventiquattresimo anno di età nonché durante i periodi di durata quinquennale, il vincolo può essere sciolto, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali: a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato; b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante; c) per consenso dell'associato vincolante; d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale; e) per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte; f) per giusta causa; g) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante; h) per ritiro dell'associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.".Richiamato doverosamente il testo letterale della norma, passando al merito di quali siano le ipotesi maggiormente diffuse nella pratica, si evidenzia che le principali fattispecie di scioglimento anticipato del vincolo sportivo rimesse alla valutazione degli organi giurisdizionali federali concernono essenzialmente i casi di atleti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni e sono riconducibili alla previsione di cui alla lettere f del sopra richiamato articolo, ossia allo scioglimento coattivo per giusta causa.
Ma cosa deve intendersi per scioglimento del vincolo per giusta causa?La definizione che viene data dal RAT appare quanto mai ambigua ed insufficiente a chiarirne l'effettiva applicazione, essendo rimesso infatti lo scioglimento anticipato ricondotto in tale caso alle ipotesi in cui " l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo" con la precisazione che "2. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l'associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato. 3. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa riconducibile a motivi di lavoro o di studio non è ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si chiede l'interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai campionati nazionali di Serie A. ( art 35 RAT*).Con riferimento a detta norma si deve rilevare che il contemperamento di interessi a cui la stessa richiama si esplica essenzialmente nel pagamento di un indennizzo in favore del sodalizio sportivo. Nonostante, infatti, i principi generali enunciati dagli organi giudicanti nelle proprie decisioni e più precisamente che "due sono i criteri che la norma indica ai fini di cui si tratta: ponderata considerazione delle concrete possibilità di sviluppo della disciplina sportiva, anche a mezzo della valorizzazione degli atleti più dotati, e valutazione del caso concreto alla luce del principio equitativo, nella prospettiva di una giusta soluzione della fattispecie. Come più volte statuito anche in sede nazionale, la C.T.A., nelle intenzioni del Legislatore federale, è chiamata ad accogliere le istanze del sodalizio o dell'atleta che più si avvicinano e si identificano con i superiori interessi" -(DELIBERA CTA - Palermo 17/12/2012), di fatto lo scioglimento viene quasi sempre subordinato al pagamento di un indennizzo da parte dell'atleta. L'ambiguità e l'insufficienza definitoria della fattispecie ha necessariamente determinato nel corso degli anni la presentazione di ricorsi fondati contemporaneamente sui più disparati motivi**, (compresa l'eccezione di nullità del vincolo di tesseramento o quella di assenza del certificato medico), alcuni dei quali si sono ormai consolidati nella prassi e che, di fronte ad un soddisfacente assolvimento del relativo onere probatorio, hanno anche trovano e continuano a trovare accoglimento positivo negli organi deliberanti.
Così, ad esempio, è stato riconosciuto in via eccezionale dalla Commissione Tesseramento la possibilità di scioglimento per intollerabilità della prosecuzione del vincolo, senza tuttavia intendere di "avallare una richiesta di scioglimento fondata sul generico motivo della incompatibilità ambientale. Quello che si vuole valorizzare nel caso di specie è la straordinarietà del conflitto in atto tra le parti. (...) E' evidente che l'unica vittima di tale situazione sia" l'atleta "la quale, non ancora diciassettenne, si trova a dover gestire un carico di tensione che dovrebbe esserle invece estraneo e che in ogni caso non può esser consentito che possa accompagnarla nell'espletamento dell'attività sportiva che, sebbene agonistica, rimane una attività propedeutica per la crescita non solo tecnica ma in particolare umana di ogni atleta"(Affissione albo, 8 Novembre 2013).Rilievo è stato dato anche al manifesto disinteresse verso la crescita tecnica degli atleti il quale può portare allo scioglimento del vincolo se così come è avvenuto in casi specifici sia "accertato nel corso del giudizio che in più occasioni l'atleta ha partecipato alle competizioni agonistiche senza il supporto di un allenatore e più in generale la squadra Under 14 ed Under 16 non è mai stata adeguatamente supportata dal sodalizio per tutta la durata della stagione, avendo la resistente fatto mancare qualsivoglia assistenza e progettazione tecnica e dirigenziale al gruppo di atlete in questione" (Affissione albo, 14-01-2016).In assenza di valido sostegno probatorio, sono state invece rese pronunce di rigetto di scioglimento del vincolo connesso a motivi di studio e/o alla distanza chilometrica: "nessuna prova vi è del pernottamento fuori sede dell'atleta e non può certo costituire prova la circostanza che gli affitti per studenti sono per la maggior parte "in nero" (FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N. 18 reso in data 5 febbraio 2016; ed ancora: "codesta Commissione ritiene che l'eccezione riguardante l'eccessiva difficoltà per l'atleta di partecipare all'attività agonistica in un luogo distante 22,8 chilometri (circa 33 minuti) dalla propria residenza, non possa essere accolta poiché, non può essere assunta a criterio decisivo per fondare una richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa anche in virtù della considerazione che a parere di codesta CTA detta distanza di spazio e di tempo non appare così pregiudizievole" ( Affissione albo 01 dicembre 2011).Fermamente rigettata, inoltre, l'asserita nullità del vincolo ex art. 1418 c.c., nella parte in cui si nega la natura contrattuale del vincolo sportivo in quanto "come numerose volte le stesse eccezioni siano state proposte e poi risolte negativamente dai giudici che ne sono stati investiti. La costante giurisprudenza degli Organi di Giustizia di questa Federazione - come quella di altre Federazioni- , la giurisprudenza dei giudici togati e la maggioritaria dottrina sul punto chiariscono come il vincolo sportivo non contrasti in alcun modo con le norme costituzionali, del codice civile e con quelle delle leggi enucleate da parte ricorrente che le assume violate. Il vincolo sportivo è inserito nello statuto della Federazione Italiana Pallavolo ed è quindi conoscibile da chiunque, atleta o associato, decida di tesserarsi per l'esercizio dell'attività pallavolistica con la federazione." nonché la tesi di manifesta incostituzionalità del vincolo, essendo infatti ritenuta al riguardo del tutto esaustiva e dirimente la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del 2011 con cui la predetta eccezione è stata respinta (cfr. FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N. 18 reso in data 5 febbraio 2016).Altresì inidonea a giustificare uno scioglimento per giusta causa è stata recentemente ritenuta la tesi di insussistenza del vincolo per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento in quanto "E' indubbio come l'art. 24 Regolamento Affiliazione e tesseramento preveda la sottoscrizione del modulo per il tesseramento e la mancanza dello stesso costituisca grave illecito disciplinare a carico del Sodalizio; per tale motivo sul punto gli atti dovranno essere inviati alla Procura Federale. , Va però evidenziato come deve essere valutato, ai fini della sussistenza del tesseramento e del conseguente vincolo, anche il comportamento tenuto dall'atleta. Orbene, come correttamente rilevato dalla CTA, va nella fattispecie tenuto conto della conoscenza in capo all'atleta e dei genitori, dell'esistenza di un tesseramento/vincolo con la società. Nelle numerose sentenze di primo e secondo grado degli organi giudicanti federali, è stato ribadito che il vincolo fra atleta e società deve intendersi sussistente ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza. Tale indirizzo è condiviso ed affermato da questo organo giudicante." (TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N. 40 - 25 maggio 2016).Da ultimo, si deve evidenziare che al fine di un esito positivo del ricorso, occorre altresì rispettare rigorosamente le linee procedurali date dalla Federazione.La procedura di scioglimento anticipato del vincolo per giusta causa (reperibile sul sito FIPAV), infatti, non ha inizio con il ricorso ma bensì con una lettera di messa in mora che deve essere inoltrata al sodalizio sportivo rispettando termini e formalità (quali ad esempio la sottoscrizione da parte dell'atleta e dei di lui genitori se minore di età o di avvocato iscritto all'albo) e che deve necessariamente contenere tutti i motivi posti a fondamento della richiesta di scioglimento anticipato, essendo infatti incontestabile e ormai pacifico che un motivo addotto solo in ricorso e non anche nella lettera di messa in mora, comporti il rigetto automatico del predetto motivo.Le pronunce sopra richiamate rappresentano l'orientamento più recente seguito dalle Commissioni e dagli organi giurisdizionali federali in materia e sebbene assolutamente non esaustive della problematica e della casistica, possono certamente essere una fonte di riflessione e di suggerimento in vista dell'introduzione di una richiesta di scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

(...)2. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali, a meno che l'associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato. 3. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa riconducibile a motivi di lavoro o di studio non è ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si chiede l'interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai campionati nazionali di Serie A. 4. In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all'associato l'atleta che sia abilitato alla domanda di riscatto è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio un indennizzo che, in difetto di accordo tra le parti, viene determinato dalla Commissione Tesseramento Atleti a norma dell'articolo 38 del presente Regolamento, ovvero, qualora non sia abilitato alla domanda di riscatto, è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio una somma, a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo. 5. Il versamento di tale indennizzo è condizione di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo.6. La competenza a pronunciare lo scioglimento del vincolo ed a determinare l'ammontare dell'indennizzo appartiene alla Commissione Tesseramento Atleti le cui decisioni sono appellabili alla Commissione d'Appello Federale.
** A titolo esemplificativo a) incompatibilità a proseguire l'attività sportiva presso il sodalizio resistente per disinteresse societario; b) mancanza di programmi tecnici; c) impossibilità di proseguire presso il sodalizio vincolante un adeguato percorso di crescita tecnica; d) richieste da altri sodalizi iscritti a campionati di categoria superiore; e) esigenze personali di studio; f) esigenze familiari; g) incostituzionalità del vincolo sportivo; h) mancata sottoscrizione del modulo di primo tesseramento da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale; i) mancanza certificato medico..


Il
conflitto di interessi tra sponsor tecnici. Riflessioni giuridiche
sul caso Zaytsez.

a cura di Avv. Federica Ongaro

Profonda risonanza mediatica ha avuto, recentemente, il caso che ha visto
contrapposto l'atleta azzurro Ivan Zaytsev e la Federazione Italiana
Pallavolo.

Ilpallavolista, medagliato olimpico a Rio 2016, convocato per il
collegiale di preparazione a Eurovolley2017, pare essersi presentato
ai primi allenamenti, indossando le scarpe fornite dal suo sponsor
tecnico personale (adidas, con cui l'atleta ha un contratto da inizio
2017) invece che con le scarpe fornite a tutti gli atleti azzurri
dallo sponsor ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo
(Mizuno).

Il contrasto, sembrava, in un primo momento, essersi ricomposto con
l'intervento del Presidente del Coni Giovanni Malagò. A seguito di
un incontro avuto con l'atleta e i vertici federali, si era raggiunto
un accordo in forza del quale Mizuno si sarebbe impegnata a creare e
personalizzare un modello di scarpa per superare le millantate
problematiche fisiche del giocatore.

Nonostante gli sforzi profusi dallo sponsor tecnico della Nazionale, l'atleta ha
continuato a lamentare incompatibilità con le scarpe fornite, tanto
che la Federazione è giunta a concedere all'atleta di usare le
scarpe fornite dal suo sponsor tecnico personale a patto di
provvedere alla copertura del relativo logo. L'atleta ha tuttavia
rifiutato.

La conseguenza è stata la revoca della convocazione in Nazionale per
Ivan Zaytsev.

Tralasciate le polemiche mediatiche sul caso, l'epilogo della vicenda è del
tutto foriero di risvolti giuridici e pertanto terreno fertile di
riflessioni.

La querelle è sintomatica, da un lato, della atipicità del contratto
di sponsorizzazione (rispetto al quale manca una disciplina
legislativa, nonostante la peculiarità e la rilevanza sociale
acquisita nel corso degli ultimi trentanni dalla sponsorizzazione
sportiva); dall'altro, della autonomia dell'ordinamento sportivo e
della sua struttura gerarchica e piramidale in cui si inserisce
necessariamente il rapporto associativo tra atleta e Federazione.

Occorre premettere che il contratto di sponsorizzazione sportiva non trova
alcuna specifica disciplina nel codice di rito (sebbene da più parti
si sia ricondotto nell'alveo del contratto di pubblicità) e,
pertanto, nel rispetto dell'art. 1322 c.c., che individua il
principio dell'autonomia contrattuale, "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge". I contenuti dei contratti di sponsorizzazione possono prevedere le più svariate clausole purché esse non siano contrarie alle norme
imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Da tale libertà derivano sicuramente vantaggi ma altresì l'evidente
pericolo di conflitto e/o sovrapposizione proprio tra gli sponsor
personali dei singoli atleti e gli sponsor ufficiali della squadra
(sia essa di club o la Nazionale), in cui e per cui, l'atleta esplica
la sua prestazione sportiva.

Tali sovrapposizioni di accordi hanno conseguenze e ripercussioni negative
soprattutto per gli sponsor, tecnici e non, personali degli atleti;
rispetto agli sponsor ufficiali del club e/o della Nazionale,
rivestono, necessariamente, un ruolo secondario e subordinato.

Il mondo sportivo non è nuovo a conflitti e sovrapposizioni di tale
genere; a titolo di esempio, si richiama il caso del calciatore
Gareth Bale giocatore del Real Madrid (sponsorizzato da adidas), del
Galles (sponsorizzato da adidas), con scarpe da gioco adidas, pur in
presenza di accordi di partnership commerciali con EA Sports e Sony.
Ancora più significativo, il caso del campione di calcio Cristiano
Ronaldo, volto e immagine della Nike spesso in contrasto con il suo
club di appartenenza (Real Madrid) il cui sponsor tecnico è ,come
sopra già precisato, adidas.

Il ruolo marginale negli eventi ufficiali degli sponsor personali degli
atleti, ha tuttavia legittimo fondamento nel dovere dell'atleta di
uniformarsi ai dicta
federali.

L'atleta, si inserisce, infatti, nel movimento sportivo (che gode di una
propria autonomia riconosciuta ex lege)
tramite il rapporto di tesseramento con
 a rispettiva Federazione, ossia con un
atto di adesione attraverso il quale egli esercita il diritto di praticare l'attività sportiva
nel circuito delle manifestazioni organizzate dal Coni e dalle
Federazioni Sportive nazionali e Discipline Associate. L'atleta
diviene, quindi, titolare di diritti e di obblighi nei confronti
dell'ordinamento sportivo e dei soggetti che ne fanno parte.


Tra questi obblighi vi è innanzitutto quello per cui l'atleta è tenuto
a rispettare i regolamenti e le norme dettate dalla Federazione di
appartenenza.

Con specifico riferimento al caso in esame, si evidenzia che "
Lo Statuto, i regolamenti, le norme e le decisioni della Fédération
Internationale de Volleyball (FIVB), alla quale la FIPAV aderisce,
sono considerati parte integrante dello Statuto Federale se non in
contrasto con le normative del CIO e del CONI e devono essere
obbligatoriamente rispettati dalla Federazione, dai suoi tesserati ed
affiliati, nonché da chiunque fosse interessato allo sport della
pallavolo, salvo diversa autorizzazione della FIVB." Statuto
Federali FIPAV - art. 1 , punto 4).

Tra i regolamenti obbligatoriamente da osservare rientra,quindi,
anche il Regolamento Federale per gli atleti azzurri
"Per tutto il periodo della convocazione in nazionale (collegiali di
preparazione, manifestazioni internazionali e Nazionali, incontri
amichevoli, conferenze stampa, interviste, il tutto in Italia e
all'estero), gli Atleti e lo Staff sono sempre tenuti ad indossare
ed utilizzare solo ed esclusivamente le divise/tenute da gioco e da
allenamento, le tenute per il tempo libero, le tenute per le attività
di rappresentanza, le calzature da gioco/allenamento, tempo libero e
rappresentanza, nonché tutti gli accessori di abbigliamento tecnico
e non forniti dalla F.I.P.A.V. Tutto il materiale tecnico sportivo
fornito (incluse le calzature) non dovrà essere alterato (coperto,
modificato, sostituito, integrato ecc.) in nessuna maniera, nemmeno
in misura parziale. I loghi degli sponsor tecnici e di eventuali
altri sponsor Federali non dovranno essere alterati (coperti,
modificati, sostituiti, integrati ecc.) in nessuna maniera, nemmeno
in misura parziale. Allo stesso modo, è fatto assoluto divieto di
utilizzo di abbigliamento e calzature non approvate, intendendosi
come tale anche il materiale degli Sponsor Tecnici Federali non
facente parte della fornitura (salvo ove diversamente concordato con
la Federazione
)."1


Le ragioni che hanno condotto, dunque, alla revoca della convocazione in
Nazionale per Ivan Zaytse, si rinvengono, nel dovere di rispettare
tali obblighi federali, che prevalgono a prescindere, salvo espresse
deroghe (che la Federazione nel caso di specie ha ritenuto opportuno
non concedere, anche per rispetto a tutti gli altri atleti azzurri e
non solo per motivazioni meramente economiche), sugli accordi
negoziali stipulati, in qualsiasi tempo, dall'atleta con eventuali
soggetti terzi.


Pare, tuttavia, davvero strano, e non plausibile, che nessuna delle due
parti negoziali abbia preso in considerazione la sussistenza degli
obblighi federali (da sempre in essere e noti all'atleta) sopra
richiamati, nel momento in cui si è provveduto a redigere il
contratto di sponsorizzazione personale dell'atleta.

1Articolo
4.1 - FIPAV- Regolamento approvato dal Consiglio Federale 7 Aprile
2017 - Delibera n. 70/2017

ll caso Yohann Pelè: i principi garantisti della Charte du football professionel e la pronuncia della Court d'Appel de Toulose del21 aprile 2017.

La disciplina del rapporto di lavoro sportivo degli atleti rappresenta uno dei temi maggiormente controversi ed è pertanto un terreno fertile per un costruttivo confronto giuridico.

Uno dei principali profili di criticità è da ricercarsi nella peculiarità propria del rapporto che mal si adatta alla tipica inderogabilità delle norme laburistiche dettate dal
legislatore ordinario da cui, conseguentemente, è derivato il difficile inquadramento giuridico della fattispecie, non solo da parte degli operatori di diritto nazionali ma anche
transnazionali, in particolare modo a livello europeo.


Le speculazioni sul tema sono variegate ed eterogenee.

Il modello sportivo "europeo", infatti, sebbene caratterizzato da un sistema piramidale di interdipendenze nazionali ed internazionali (cfr per un maggiore approfondimento
https://www.sportbusinessmanagement.it/2014/03/il-sistema-sportivo-europeo-un-modello.html),
nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà posto alla base del funzionamento dell'Unione Europea (art. 5 Trattato UE), attribuisce di fatto alle singole nazioni aderenti la facoltà di
organizzare e disciplinare lo sport all'interno dei propri confini in maniera tendenzialmente libera e, pertanto, ad immagine e somiglianza di singole tradizioni ed ambizioni politiche.

Nonostante, quindi, il generale ed ormai consolidato riconoscimento in seno alla UE della
specificità dello sport e della sua funzione sociale, l'attività politica in materia assume veste essenzialmente intergovernativa, cosicché ciascuno stato membro risulta dotato di proprie norme, siano esse di natura legislativa e/o regolamentare.
Se, tuttavia, in alcuni Stati l'opera del legislatore si è espressa con interventi costanti e pregnanti tali da delineare una sorta di compiutezza normativa sulla cui base operare eventuali modifiche di
mero adattamento alla evoluzione delle politiche e dei principi dettati dall'assetto sociale e dalle direttive dalla UE, in altri la stessa risulta del tutto frammentaria e per lo più diretta a tamponare situazioni di urgenza riconducibili ad un profilo essenzialmente lucrativo e/o economico.

Emblematica con riferimento alla prima ipotesi è l'esperienza francese in cui l'apparato statale ha da sempre rivestito uno spiccato ruolo interventista. L'organizzazione e lo sviluppo dello sport rispondono in Francia ad un sistema particolare, complesso e per così dire atipico; è infatti il solo paese europeo in cui attraverso il potere interventista dello Stato le strutture pubbliche ed i gruppi privati cooperanti nello sport sono soggetti a disposizioni legislative e regolamentari specifiche.

Terra madre della codificazione moderna, la Francia non poteva infatti esimersi dal realizzare un'opera onnicomprensiva volta a disciplinare tutti gli aspetti del mondo dello sport, quest'ultimo elemento considerato senza ombra di dubbio essenziale nella quotidianità della nazione. Espressione di tale compiutezza è il Code du sport, testo normativo entrato in vigore in attuazione della loi 2004- 1343 di "semplification du droit" quale documento unificato e di raccolta di tutte le
disposizioni legislative e regolamentari poste alla base dell'organizzazione e del funzionamento dello sport nazionale. Tale "codice" si interseca e si coordina con le ulteriori norme dettate dal legislatore statale (tra cui in particolare il Code du travail e la Convention Collective National du Sport) nonché con le convenzioni siglate da ciascuna Federazione e dalle Leghe di
riferimento. Tra le principali convenzioni spicca sicuramente per completezza la Charte du football professionel con la quale la Fédération française de football (FFF) e la Ligue de football professionnel (LFP),regolano l'insieme delle condizioni di assunzione, della formazione professionale e di lavoro, nonché le garanzie sociali relative al rapporto tra le società sportive e i tecnici, i giocatori in formazione nonché i giocatori professionisti.

Proprio recentemente tale convenzione è stata oggetto di analisi da parte della Court d'appel de Toulouse la quale con una pronuncia resa in data 21 aprile 2017 ha riconosciuto la centralità e la preminenza delle norme e garantiste ivi contenute, accogliendo le argomentazioni sollevate dalla difesa del giocatore Yohann Pelè (attuale portiere dell' Olympique de  Marseille) il quale si era visto imporre dal club di appartenenza Toulouse Football Club una rescissione del contratto per inattitudine fisica.

La vicenda vede l'atleta reclutato in qualità di portiere dalla Toulose Football Club nel mese di giugno 2009 con contratto di lavoro per quattro stagioni (fino quindi al giugno 2013). Nel mese di maggio 2010, Pelè rimaneva vittima di una embolia polmonare e nel 2012 dichiarato inabile alla
pratica del calcio professionistico. Nel mese di aprile 2012 il Club proponeva, quindi, all'atleta un ruolo come reclutatore/allenatore di portieri per il centro di formazione del TFC e senza attendere la risposta da parte di Pelè nel mese di maggio dello stesso anno notificava a quest'ultimo la risoluzione del contratto di lavoro per inattitudine fisica.

Il giocatore impugnava, quindi, tale risoluzione dando via al giudizio che ha portato alla pronuncia in epigrafe richiamata, con cui la Cour d'Appel ha enunciato due principi fondamentali.

Da un lato, l'obbligo per il Club che intenda rescindere, per qualsivoglia motivo,  il contratto di lavoro stipulato con un calciatore professionista, di rivolgersi alla Commission juridique
della LFP e ciò in applicazione dell'art 265 della Chartre  "Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties ou leur demande de faire valoir
par écrit leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception


L'intervento della Commissione costituisce, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte, una garanzia per il lavoratore e l'interruzione del rapporto di lavoro intervenuta senza il preventivo interpello dalla Commissione non può avere alcuna valida giustificazione, rendendo così la interruzione illegittima ed abusiva

Dall'altro, la necessità inderogabile che l'eventuale inattitudine fisica del giocatore debba essere constata da un medico del lavoro secondo la procedura descritta nel codice medesimo e cià in applicazione del disposto dell'art 267 della Chartre "Conformément au Code du Travail, l'inaptitude physique du joueur ne peut être constatée que par le médecin du travail selon la procédure décrite dans ce même code. Dès cette constatation, le joueur ne sera plus
comptabilisé dans les effectifs sportifs du club pour le calcul des quotas des règlementations sportives. Que celle-ci résulte de maladie professionnelle ou non, d'accident de travail ou non, le
joueur bénéficiera de son salaire brut mensuel fixe pendant un mois à compter de la constatation par le médecin du travail de son inaptitude définitive à la pratique du football professionnel."

Garanzie queste non poste in essere nel caso del giocatore Pelè con la conseguenza che la Court d'Appe de Toulose ha condannato il club al pagamento in favore dell'alteta a titolo di danni e di interessi la somma di Euro1,425 milioni per licenziamo abusivo e quindi illegittimo, sposando così un orientamento già seguito dalla  Cour de Cassation circa l'intrinseca funzione garantista delle norme contenute nella Chartre.Sia il giocatore che il club potranno ricorrere in Cassation entro il termine di due mesi dalla pronuncia.

Avv. Federica
Ongaro

1



 Art. 5 comma 3 "In
virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di
sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto
gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in
misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a
livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o
degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a
livello di Unione
."

2



 Consiglio
Europeo, Nizza 7-10 Dicembre 2000 "Le
associazioni sportive e gli Stati membri hanno una responsabilità
fondamentale nella conduzione delle questioni inerenti allo sport.
Nell'azione che esplica in applicazione delle differenti
disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se
non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni
sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la
specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la
solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale
".

3



 Il trattato di Lisbona ha riconosciuto lo sport come
un settore di competenza dell'Unione europea (UE) in cui essa può
sostenere, coordinare e integrare le attività dei suoi Stati
membri. Per sviluppare la dimensione europea dello sport, la
Commissione approva un piano di lavoro triennale che descrive le
azioni che devono essere attuate dagli Stati membri e dalla
Commissione.

4



 Code Napoléon (1804) è ricordato ancora
oggi per essere stato il primo codice moderno, introducendo
chiarezza e semplicità delle norme e soprattutto riducendo ad unità
il soggetto giuridico.

        Docente a contratto di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Pavia 2022 -2023-  Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense - C.F.NGRFRC79H68F704S – P.IVA 07730820961
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